Servizi demografici
Variazione di residenza
Variazione di residenza e di indirizzo dal 9 maggio 2012, data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Quando un nucleo familiare si trasferisce a Campione d’Italia con provenienza dall´estero o da un altro comune italiano o quando ha cambiato abitazione all'interno del Comune deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno e disponibile in coda a questa pagina
- modulo A (trasferimento di residenza dall'estero e da altro comune e cambiamento di indirizzo)
- modulo B (trasferimento di residenza all'estero)
La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne. I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE.
Nel Modulo occorre indicare chiaramente:
- i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
- il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
- l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
- in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione.
Documentazione da allegare:
- documento di riconoscimento in corso di validità; per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto;
- i cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare, ecc.);
- i dati relativi alla patente italiana ed alle targhe dei veicoli immatricolati in Italia intestati alle persone che trasferiscono la residenza. Si consiglia di trasmettere o consegnare copia del libretto dei veicoli intestati a tutti i componenti della famiglia e copia delle patenti di tutti i componenti della famiglia, poiché in caso di errore nella trascrizione dei dati nel modulo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione dell'indirizzo sui documenti relativi.
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
PROCEDIMENTO DI CAMBIO DI RESIDENZA
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza.
Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e SARÀ DENUNCIATO ALLE COMPETENTI AUTORITÀ, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE DEVONO ESSERE TRASMESSE AD UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI
INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata)
Comune di Campione d’Italia
Ufficio Anagrafe
Piazza Maestri Campionesi
22060 Campione d’Italia
FAX: 0041-91-6419187
E-MAIL semplice: anagrafe@comunecampione.ch
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: demografici.pec@comunecampione.it
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO (preferibilmente previo appuntamento – tel 0916419137)